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L’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, e successive modificazioni, dispone quanto segue:

  • E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
  • I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
  • Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
  • Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
  • Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
  • Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000,00 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
  • Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
  • E’ ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore in essere alla data di entrata in vigore della norma.
  • I libretti di deposito, bancari o postali, al portatore esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

Tali disposizioni sono entrate in vigore il 4 luglio 2017.

L’art. 50 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 dispone quanto segue:

  • L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e’ vietata.
  • L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri e’ vietata.

Tali disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2007.

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