Libretti di deposito al portatore da estinguere

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Si comunica che, ai sensi dell’art. 49 c. 12 del D.lgs. 231/07, dal 4 luglio 2017 non possono più essere emessi libretti di deposito al portatore.

I libretti in essere a tale data non possono più essere trasferiti e devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

La violazione del divieto di trasferimento e/o dell’obbligo di estinzione del titolo entro il termine comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500.

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