Il Fondo agevola l’accesso al credito ai soggetti non proprietari di immobili ad uso abitativo.
Il Fondo è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo (anche all’estero), salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che tali immobili siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Garanzia pubblica del 50% della quota capitale.
La garanzia è elevabile:
– all’80% in caso di Beneficiari Prioritari con ISEE non superiore a 40.000€ annui o di nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’ISEE non superiore a 40.000,00 € annui
– all’85% in caso di nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’ISEE non superiore a 45.000,00 € annui
– al 90% in caso di nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’ISEE non superiore a 50.000,00 € annui.
La garanzia è elevabile come sopra descritto nel caso in cui i beneficiari ottengano un finanziamento superiore all’80% del rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori.
L’immobile acquistato con mutuo garantito dal Fondo deve essere adibito ad abitazione principale del mutuatario. Inoltre deve essere situato nel territorio nazionale e non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
In caso di Beneficiari Prioritari, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
In caso di garanzia elevata all’80, all’85 o al 90%, il TEG può essere superiore al Tasso TEGM nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore
L’ammontare del finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo, da erogarsi in un’unica soluzione, non può essere superiore a 250.000,00€.
I mutui Casanova che possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo sono i seguenti:
CASANOVA Rata Fissa
CASANOVA Rata Variabile
CASANOVA Rata Opzione 3 anni (tasso iniziale fisso oppure variabile)
Mensile o semestrale
Garanzia ipotecaria
Scarica ai seguenti link il Modello di domanda oppure il Modello di domanda per le famiglie numerose da presentare alla Banca:
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