In base ai principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”), con riferimento ai finanziamenti Erbavoglio sottoscritti successivamente a giugno 2011, per i quali sia intervenuta in data antecedente al 4 dicembre 2019 un’estinzione anticipata totale o parziale e non sia ancora decorso il termine ordinario di prescrizione decennale, il titolare del finanziamento può presentare alla Banca una richiesta di rimborso di parte delle spese di istruttoria corrisposte al momento della conclusione del contratto di finanziamento (c.d. costi up-front).