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Sospensione rate dei mutui ipotecari e dei finanziamenti chirografari.

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Sospensione rate dei mutui ipotecari e finanziamenti chirografari.

Banca di Asti e Biverbanca hanno aderito alla proroga dell’Accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori sottoscritto in data 16 dicembre 2020 per la sospensione dei mutui ipotecari e dei finanziamenti chirografari, in relazione alla pandemia Covid-19.

Entro il 31 marzo 2021 (data prorogabile sulla base delle indicazioni delle Autorità) i titolari di mutui e finanziamenti erogati prima del 16 dicembre 2020 possono richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo/finanziamento, per un periodo massimo di 9 mesi a partire dalla data della richiesta. Ai fini del conteggio dei 9 mesi di sospensione occorre tener conto di eventuali sospensioni, in relazione alla pandemia Covid 19, di cui il mutuo/finanziamento ha eventualmente beneficiato in passato (se ad esempio un mutuo/finanziamento ha già beneficiato della sospensione Covid Banca per 6 mesi, può beneficiare di questa ulteriore sospensione per un periodo limitato a 3 mesi).

Sono esclusi i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate alla data della richiesta.

Hanno diritto a richiedere la sospensione i clienti privati consumatori che hanno subito:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato (tranne risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
  2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa);
  3. sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (es. CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà);
  4. morte o insorgenza di situazione di non autosufficienza di uno dei mutuatari;
  5. per i lavoratori autonomi e liberi professionisti: riduzione del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Per aderire puoi:

  • contattare la tua filiale per l’adesione on line a distanza
  • scaricare il modulo di richiesta (clicca qui), compilarlo, firmarlo e prendere appuntamento con la tua filiale per completare le formalità.

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