Banca di Asti informa che la Legge 197/2022 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, all’Art.1 comma 74, ha prorogato al 31 dicembre 2023 gli interventi in deroga alla disciplina del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” di cui all’art. 2, comma 475 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. “Fondo Gasparrini”) disposti dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare, fino al 31 dicembre 2023:
- possono richiedere l’accesso al Fondo di Solidarietà per l’Acquisto della Prima Casa (cd Fondo Gasparrini) i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile che abbiano registrato un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus
- per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- l’importo originario di stipula del mutuo è elevato a 400.000 euro
Nulla è cambiato relativamente agli altri casi di accesso al Fondo, attualmente in vigore, cioè:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione
- Cessazione del rapporto di lavoro “atipico” di cui all’Art.409, numero 3, del Codice di Procedura Civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione
- Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione.
- Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 gg lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario
- Morte del mutuatario
- Riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’Art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104. ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%
E’ consentita la sospensione anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
La richiesta può essere inviata via e-mail alla filiale di riferimento, senza la necessità di recarsi in banca, e deve contenere:
- il modulo di “Domanda di Accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui per l’Acquisto della Prima Casa”, scaricato dal sito della propria banca, debitamente compilato da scaricare QUI;
- la copia o la scansione della documentazione specificata nel modulo che attesta di ricadere nella situazione per la quale è ammissibile la richiesta;
- la copia o la scansione del documento di identità dell’intestatario del mutuo.
Maggiori informazioni sul Fondo di Solidarietà Prima Casa sono disponibili sul sito Consap.