Portabilità dei servizi di pagamento

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Dal 26 giugno 2015 è in vigore la disciplina sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento (di cui all’art. 2 della Legge n.33 del 24/03/2015).
In estrema sintesi, la nuova disciplina prevede che, per i conti di pagamento in capo a Soggetti che rivestono la qualifica di consumatore:

  • sia possibile richiedere il trasferimento delle informazioni relative a ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti, bonifici in entrata ricorrenti;
  • il trasferimento del saldo positivo del conto di pagamento;
  • l’eventuale chiusura del conto di pagamento intrattenuti presso altro Prestatore di Servizi di Pagamento.

Il Servizio di Trasferimento deve essere avviato rilasciando al nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento una specifica autorizzazione scritta, sottoscritta da tutti i titolari del conto di pagamento intrattenuto presso il Prestatore di Servizi di Pagamento originario.
Il nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento è tenuto a dar corso alla procedura di trasferimento entro 12 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte del Consumatore.
Entrambi i Prestatori dei Servizi di Pagamento non possono addebitare spese in relazione alla procedura.
Per ogni ulteriore informazione è possibile fare riferimento al testo integrale della Legge, disponibile a semplice richiesta presso tutti gli sportelli e sul Sito Internet della Banca.

Testo integrale D.L. del 24 gennaio 2015, n. 3 – Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti

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