Informativa alla clientela dematerializzazione assegni

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Il Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive integrazioni ha introdotto importanti modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (cd. Legge Assegni), riconoscendo valore giuridico alle copie informatiche degli assegni. A seguito delle novità regolamentari intervenute, è stato definito un nuovo processo di incasso degli assegni, denominato “CIT” (Check Image Truncation), a cui tutto il sistema bancario è obbligato ad aderire.

Tale processo prevede, come novità più rilevante, che la Banca negoziatrice generi un’immagine, su supporto informatico, degli assegni cartacei che i Clienti presentano al pagamento, al momento dell’incasso.

Gli assegni sono quindi presentati per il pagamento, alle banche trattarie o emittenti, in formato elettronico.

Le copie informatiche degli assegni, così come definito dal decreto legge 70/2011, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali cartacei se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante utilizzo della propria firma digitale. Anche il protesto, o la constatazione equivalente, è ora gestita tramite procedura telematica presso i notai o Banca d’Italia.

Con la generazione dell’immagine, il titolo cartaceo perde valenza giuridica e quindi il cliente che lo ha versato per l’incasso può ottenere per una sola volta:
– Una copia analogica dell’immagine dell’assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione della banca negoziatrice attestante la sua conformità all’originale;
– Una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità.

A richiesta degli aventi diritto, inoltre, è consentito rilasciare alla clientela altre copie semplici, sia analogiche che informatiche, ma prive di valenza giuridica.
Le novità introdotte non incidono sulle modalità di emissione e di versamento degli assegni poiché l’assegno continua ad essere emesso e presentato in forma cartacea.
Per il corretto funzionamento del nuovo processo e per evitare il rischio di rendere più gravosa la procedura di negoziazione, è importante che la clientela compili con cura gli assegni stessi al fine di consentire la corretta acquisizione dell’immagine in formato digitale.

Si raccomanda alla clientela di non presentare, per quanto possibile, titoli cartacei logori o danneggiati.

Si coglie l’occasione per ricordare alla clientela che, ai fini della normativa Antiriciclaggio, gli assegni di importo pari/superiore ai mille euro devono recare la scritta “NON TRASFERIBILE” e l’indicazione del beneficiario. Le sanzioni in caso di violazione di tale obbligo, colpiscono sia chi ha emesso l’assegno sia chi lo ha versato, e vanno dai 3mila ai 50mila euro.

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