FINLOMBARDA – Credito di funzionamento
BENEFICIARI
Imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Possono presentare Domanda di Contributo le imprese agricole che rispettano i seguenti requisiti:
• abbiano sede operativa nel territorio lombardo come risultante da visura camerale;
• siano iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. alla sezione speciale “impresa agricola” o alla sezione “coltivatore diretto”;
• abbiano attivato il Fascicolo Aziendale informatizzato nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SISCO).
L’aiuto non è concesso alle imprese che, sulla base della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
L’aiuto non è erogato alle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede operativa sul territorio regionale.
SCOPO DEL BANDO
Il presente Bando è finalizzato all’erogazione di contributi in conto interessi a fronte di Finanziamenti, concessi dagli Istituti Proponenti ai Soggetti Beneficiari, finalizzati a sostenere il fabbisogno finanziario che il Soggetto Beneficiario può destinare alla creazione di liquidità necessaria al funzionamento
dell’impresa.
NATURA DELL’AGEVOLAZIONE
L’Agevolazione prevista dal presente Bando è concessa nella forma tecnica di un Contributo in conto interessi.
Il Contributo è determ nato sull’importo del Finanziamento ammesso all’agevolazione, quale quota parte degli interessi posta a carico del Fondo.
Per la quota del Finanziamento ammessa al Contributo, il Contributo stesso è pari a 200 bps per anno e comunque non superiore al tasso applicato dall’Istituto Proponente.
Per i soli Soggetti Beneficiari aventi terreni ubicati nei comuni dichiarati colpiti da calamità naturale, che hanno subito un danno aziendale oltre la soglia minima prevista dal d. lgs. n. 102/2004 e che abbiano dichiarato il possesso di tale requisito nel modulo di Domanda contrassegnando l’apposito campo, il Contributo per anno è pari al tasso applicato dall’Istituto Proponente e comunque non superiore all’abbattimento massimo per anno previsto pari a 400 bps per anno.
Si precisa che per “terreni ubicati nei comuni dichiarati colpiti da calamità naturale” si intendono i terreni ricadenti nei comuni inseriti negli elenchi approvati con le delibere regionali di “delimitazione delle aree danneggiate e proposta al Ministero delle Politiche Agricole dell’eccezionalità dell’evento ai sensi del
d.lgs. n. 102/2004 e s.m.i.”, assunte dopo la pubblicazione del presente bando.
La Regione Lombardia si riserva di aggiornare l’elenco delle delibere, e quindi dei Comuni colpiti da calamità, rilevanti ai fini del diritto all’accesso all’agevolazione in misura maggiorata. I suddetti decreti contenenti gli elenchi dei Comuni rilevanti sono pubblicati sul sito web di Finlombarda
www.finlombarda.it.
La Regione Lombardia, a parziale modifica del bando, considerata la straordinaria necessità di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina che si ripercuote anche sull’attività delle imprese causandone gravi difficoltà finanziarie, con decorrenza 01/08/2022 ha esteso a tutte le domande delle imprese agricole dell’intero territorio regionale fino all’emanazione di un successivo provvedimento o al
ripristino delle precedenti disposizioni regionali, la possibilità di applicare la suddetta misura massima del contributo pari a 400 bps.
La determinazione del Contributo avviene sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale attualizzato al tasso di riferimento europeo.
Il Contributo massimo concedibile, costituente l’elemento di aiuto, è in ogni caso inferiore a 25.000,00 euro.
Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di Finanziamento, il Contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di 60 mesi, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento.
Nell’ipotesi in cui la durata dei contratti di Finanziamento risulti superiore a quella massima ammissibile, il Contributo medesimo viene determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati (rate costanti di capitale con periodicità semestrale) per le durate massime consentite; in tale ipotesi, laparte residua
dell’ammortamento non assistita dal Contributo resta regolata a tasso contrattuale.
L’erogazione del Contributo è attuata nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. L’importo complessivo in “de minimis” concesso a un’impresa non può superare 25.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
IMPORTO E DURATA
L’importo minimo del Finanziamento ammissibile al Contributo è stabilito in 50.000,00 euro ed in massimo 150.000,00 euro anche in presenza di un Finanziamento di importo superiore concesso dall’Istituto Proponente.
La durata del Finanziamento ammissibile al Contributo non può essere inferiore ai 24 mesi o superiore ai 60 mesi, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi.
Sono escluse dal Contributo le operazioni di Finanziamento di importo inferiore a 50.000,00 euro e/o di durata inferiore ai 24 mesi; tali condizioni devono essere rispettate anche in caso di estinzione parziale e/o anticipata del finanziamento.